Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.