Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 612-bis e di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.