Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora durante il periodo di messa alla prova l'imputato commetta un nuovo reato, il Ministero della giustizia subentra nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.