Al comma 1, lettera h), dopo la parola: penale aggiungere le seguenti: adeguando le pene previste con un aumento del doppio del minimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:, escludendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere b) e c) e di quello previsto e disciplinato dagli articoli 168-bis codice penale e seguenti.