Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:
1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato.