Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui agli articoli 390, 412, 572, 609-quinquies, 612 e 612-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del codice penale.