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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in Assemblea riferita al C. 331-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/07/2013  [ apri ]
3.1.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il pubblico ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.