Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/07/2013
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3.1.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il pubblico ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.