stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.60. in II Commissione in sede referente riferita al C. 331

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2013  [ apri ]
10.60.

  Al comma 2, sostituire le parole: Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice con le seguenti: Si applicano, in quanto compatibili le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.