Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire le parole: puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniari con le seguenti: per i delitti di cui all'articolo 550, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,.