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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.04.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 3303

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/12/2015  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Articolo 4-bis.
(Controllo della movimentazione di denaro tramite money transfer).

  1. Al fine contrastare il terrorismo internazionale implementando la tracciabilità dei pagamenti verso l'estero, decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 2 euro. L'imposta è ridotta al 50 per cento per trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del presente articolo sono destinate al potenziamento dei mezzi e a misure in favore del personale impegnato contro il terrorismo internazionale.