Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di centralizzazione del comando e controllo sulle unità speciali delle Forze Armate e dell'Ordine in costanza di emergenza legata alla minaccia imminente di attentati terroristici sul territorio nazionale).
Al verificarsi di una minaccia credibile ed imminente di attentato terroristico sul territorio nazionale, condotto con armi convenzionali o non, le unità speciali delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dispone e coordina l'impiego a fini di prevenzione, contrasto e risposta all'emergenza fino alla cessazione della medesima.