stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 3303

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/12/2015  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di intelligence ed impiego delle unità speciali delle Forze Armate e dell'Ordine).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza interna determinate dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini, anche con la cooperazione delle forze speciali a disposizione dei Ministeri della difesa e dell'interno.
  2. In seguito all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri i reparti speciali delle Forze Armate e dell'Ordine coinvolti nella gestione delle situazioni di crisi o di emergenza sopramenzionate, fino alla loro cessazione.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Il personale dipendente dal Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo non è penalmente perseguibile per i reati eventualmente commessi in funzione dell'adempimento della missione assegnatagli nel contesto della situazione di crisi od emergenza interna determinata dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini.
  5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale e l'incolumità dei cittadini, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.