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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 3303

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/12/2015  [ apri ]
1.1.
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
  Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Il Governo
1.1.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
  Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Il Governo