Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) all'articolo 452-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chi commette il fatto con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;
c-bis) all'articolo 433-bis del codice penale dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ”Chi commette il fatto con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.