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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.33. in Assemblea riferita al C. 3303-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/01/2016  [ apri ]
4.33.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c)
all'articolo 452-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chi commette il fatto con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;
   c-bis) all'articolo 433-bis del codice penale dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ”Chi commette il fatto con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.