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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3297

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2015  [ apri ]
2.1.

  Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di diretta attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.
  2. Le regioni a statuto ordinario provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. La mancata attuazione costituisce grave violazione di legge e si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 126 della Costituzione.
  3. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.