Al comma 1, capoverso lettera c-bis), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che i due sessi siano equamente rappresentati e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, destinate a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'eventuale differenza di rappresentanza non può superare il 10 per cento del totale dei candidati della lista.