Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le regioni adottano le disposizioni legislative necessarie per l'attuazione dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 entro il sesto mese antecedente lo svolgimento della prima elezione dei rispettivi consigli regionali successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Qualora non provvedano entro tale termine, si applicano direttamente, per i fini di cui al citato comma 1, le disposizioni del medesimo comma 1, rimanendo sospesa l'applicazione delle misure eventualmente adottate per gli stessi fini ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c-bis).