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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.30. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3297

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2015  [ apri ]
1.30.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le regioni adottano le disposizioni legislative necessarie per l'attuazione dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 entro il sesto mese antecedente lo svolgimento della prima elezione dei rispettivi consigli regionali successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  Qualora non provvedano entro tale termine, si applicano direttamente, per i fini di cui al citato comma 1, le disposizioni del medesimo comma 1, rimanendo sospesa l'applicazione delle misure eventualmente adottate per gli stessi fini ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c-bis).