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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3297

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2015  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
   «c-bis) garanzia dell'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini, disponendo che:
    1) nelle liste elettorali nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore a due terzi;
    2) nelle liste elettorali si preveda l'obbligo dell'alternanza dei due generi, pena l'inammissibilità delle stesse;
    3) l'elettore possa esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».