Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di diretta attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.
2. Le regioni a statuto ordinario provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. La mancata attuazione costituisce grave violazione di legge e si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 126 della Costituzione.
3. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.