Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Equilibrio di genere nella composizione della Giunta regionale).
1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. – Equilibrio di genere nella composizione delle Giunte regionali. – 1. Le regioni disciplinano le modalità di elezione o nomina dei componenti della Giunta regionale, in armonia con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, assicurando una presenza dei componenti di ciascun genere non inferiore al 40 per cento.