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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1000.  nelle commissioni riunite VII-IX in sede referente riferita al C. 3272

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/10/2015  [ apri ]
2.1000.
approvato

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire la lettera g) con la seguente:
   « g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:
    1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
    2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-quater, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
    3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;
    4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso conferiti a soggetti esterni alla società e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia, dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
    5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;
    6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.».

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   a) al comma 1, capoverso articolo 49-bis, sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:
  «2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.».

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi novanta giorni.».

I Relatori
2.1000.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire la lettera g) con la seguente:
   « g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della Società:
    1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
    2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della Società di cui all'articolo 49-quater, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
    3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;
    4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso conferiti a soggetti esterni alla Società e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia, dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
    5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;
    6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.»

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   a) al comma 1, capoverso articolo 49-bis, sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:
  «2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.».

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi novanta giorni.».

I Relatori
2.1000.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire la lettera g) con la seguente:
   « g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della Società:
    1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
    2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della Società di cui all'articolo 49-quater, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
    3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;
    4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso conferiti a soggetti esterni alla Società e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia, dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
    5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;
    6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.».

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   a) al comma 1, capoverso articolo 49-bis, sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:
  «2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.»
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi novanta giorni.».

I Relatori