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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.501.  nelle commissioni riunite VII-IX in sede referente riferita al C. 3272

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/10/2015  [ apri ]
5.501.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-radiotelevisione italiana S.p.a. esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del citato Testo unico, introdotto dall'articolo 3 dalla presente legge.».

I Relatori
5.501.(nuova formulazione)

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, esercita i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del citato testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

I Relatori