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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.3.  nelle commissioni riunite VII-IX in sede referente riferita al C. 3272

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2015  [ apri ]
4.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, rappresenta l'adeguato costo per la fornitura e l'uso di un dispositivo atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
  2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
  3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono istituite e stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità e caratteristiche riportate al comma 1. Con suddetto decreto sono altresì indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate. Non possono essere trasmessi in modalità criptate i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria».
  4. La Rai-Radiotelevisione italiana Spa adotta in materia di limiti di affollamento pubblicitario i criteri previsti dal comma 2 e 3 dell'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radio fonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.