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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.112.  nelle commissioni riunite VII-IX in sede referente riferita al C. 3272

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2015  [ apri ]
2.112.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole da: commissione parlamentare fino a: modificazioni con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.

  Conseguentemente,
   a) al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-ter, le parole: dal Consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda con le seguenti: dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;
   b) al comma 1, lettera e), capoverso comma 7 e ovunque ricorrano successivamente sostituire le parole: Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;
   c) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

  1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato «Consiglio», dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.
  2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadini a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.
  3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.
  4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.
  5. Il Consiglio:
   a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei princìpi di cui ai commi 2 e 3;
   b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);
   c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;
   d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;
   e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
   f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;
   g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo princìpi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.
  7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:
   a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;
   b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
   d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;
   f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;
   g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

  8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.
  9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.
  10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.
  11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.
  12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.
   d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione finale).

  1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.