Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Forno tradizionale di qualità).
1. La denominazione di «forno tradizionale di qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.
Conseguentemente, all'articolo 10:
sopprimere, ovunque ricorra, la parola: alta;
al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e di specialità tradizionale garantita.