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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.5. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3265

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2017  [ apri ]
7.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Forno tradizionale di qualità).

  1. La denominazione di «forno tradizionale di qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   sopprimere, ovunque ricorra, la parola:
alta;
   al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e di specialità tradizionale garantita.