Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. È ad ogni modo vietato l'utilizzo in commercio di denominazioni, quali «pane di giornata» e «pane appena sfornato» nonché di qualsiasi altra denominazione usata in alternativa alla denominazione di cui al comma 2, lettera a), e che sia contraria ai divieti di cui al comma 3 o che comunque possa indurre in inganno il consumatore rispetto alla freschezza del pane messo in commercio.