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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.29. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3265

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2017  [ apri ]
2.29.
ritirato

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Vigilanza e sanzioni).

  1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.
  2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
   a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;
   b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;
   c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;
   d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

  3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
  5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

ident. 2.11.2.8.2.30.2.31.