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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.14. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3265

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2017  [ apri ]
2.14.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 7 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di particolare gravità o di recidiva ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

2.14.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo è comminata una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 e, nei casi più gravi, l'immediata sospensione dell'attività. In caso di reiterazione, al provvedimento che sospende l'attività, può seguire il ritiro delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti competenti.