Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Promozione della panificazione di qualità).
1. Nei bandi di gara regionali o locali per appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituirà titolo preferenziale ai fini dell'aggiudicazione l'uso prevalente delle farine di grano, duro e tenero, e di altri cereali non abburattate o integre e dei prodotti da esse derivati.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i servizi pubblici di ristorazione scolastica ed ospedaliera integrano i rispettivi menù, introducendo pane derivante da farine di grano, duro e tenero, e di altri cereali non raffinate o integre.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definiranno gli standard di informazione e comunicazione che il Ministero stesso e gli esercenti dovranno osservare per informare il pubblico circa i princìpi nutritivi e gli effetti derivanti dal loro consumo.