Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.