Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Forno tradizionale di qualità).
1. La denominazione di «forno tradizionale di qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.
Conseguentemente, all'articolo 10:
sopprimere ovunque ricorra la parola: alta;
al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;
al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a) e a-bis).