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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3-bis.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3265

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2017  [ apri ]
3-bis.01.

  Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Norme per il trattamento del pane con alcool etilico).

  1. Al fine di armonizzare le migliori pratiche industriali nella produzione del pane intero o a fette preconfezionato e per una maggiore tutela del consumatore, essendo l'alcool etilico non un additivo bensì un ingrediente, questo può essere impiegato in combinazione sia dell'acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e potassio che in combinazione dell'acido sorbico e suoi sali di potassio e calcio.
  2. Il Ministro della Salute è autorizzato, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le dovute modificazioni al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 luglio 1998, n. 312.