Sostituire il comma 7 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di particolare gravità o di recidiva ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo è comminata una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 e, nei casi più gravi, l'immediata sospensione dell'attività. In caso di reiterazione, al provvedimento che sospende l'attività, può seguire il ritiro delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti competenti.