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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.06. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3265

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2017  [ apri ]
12.06.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Adeguamento delle leggi regionali e clausola di salvaguardia).

  1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge.
  2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.