Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È denominato pane il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di:
a) una pasta convenientemente lievitata, di cui all'articolo 4, comma 1, preparata con farine alimentari di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune;
b) un composto di farina e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune che non subisce alcun processo di fermentazione, al quale non viene aggiunto lievito;
c) preparati con materie prime degluteinate e/o con farine, compresi i loro derivati, diversi dalla farina di grano, secondo le condizioni previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 e dal decreto del Ministero della salute del 17 maggio 2016.