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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.050. in Assemblea riferita al C. 3265-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/12/2017  [ apri ]
4.050.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme per il trattamento del pane con alcool etilico).

  1. Al fine di armonizzare le migliori pratiche industriali nella produzione del pane intero o a fette preconfezionato e per una maggiore tutela del consumatore, essendo l'alcool etilico non un additivo bensì un ingrediente, questo può essere impiegato in combinazione sia dell'acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e potassio che in combinazione dell'acido sorbico e suoi sali di potassio e calcio.
  2. Il Ministro della salute è autorizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le dovute modificazioni al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 luglio 1998, n. 312, nel senso di sostituire il riferimento alla sostituzione con quello alla combinazione.