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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.04. in Assemblea riferita al C. 3265-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/12/2017  [ apri ]
11.04.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Promozione della panificazione di qualità).

  1. Nei bandi di gara regionali o locali per appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'aggiudicazione l'uso prevalente delle farine di grano, duro e tenero, e di altri cereali, non abburattate o integre e dei prodotti da esse derivati.
  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi pubblici di ristorazione scolastica e ospedaliera integrano i rispettivi menù, introducendo pane derivante da farine di grano, duro e tenero, e di altri cereali non raffinate o integre.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti gli standard di informazione e comunicazione che il Ministero stesso e gli esercenti devono osservare per informare il pubblico circa i princìpi nutritivi e gli effetti derivanti dal loro consumo.