Al comma 1, premettere il seguente:
01. Garantire i livelli essenziali di assistenza è obbligo inderogabile. Nelle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, in particolare, in sostituzione del personale in quiescenza si dovrà procedere immediatamente a nuove assunzioni al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, con priorità per le aree critiche della emergenza urgenza. La realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica prevista dalle norme in vigore è sempre subordinata alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole seguenti: a decorrere dall'effettivo adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 01.