Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti locali di cui al comma 1 che hanno deliberato entro gli ultimi 5 anni la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015.