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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3262

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2015  [ apri ]
4.2.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'anno 2016 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater.
  4-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».