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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.8. in Assemblea riferita al C. 3262

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/08/2015  [ apri ]
5.8.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Misure in materia di polizia provinciale) – 1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1o gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 della legge 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.
  2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.
  3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.