stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.3. in Assemblea riferita al C. 3262

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/08/2015  [ apri ]
15.3.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro in itinere, sono prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della direttiva europea n. 70/1999, al fine di procedere alla stabilizzazione del medesimo.
  3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è indetta entro il 31 dicembre 2016 una prova concorsuale finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la stabilizzazione del personale assunto a tempo non indeterminato.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutato nel limite massimo di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-quinquies.
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».