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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9-ter.23. in Assemblea riferita al C. 3262

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/08/2015  [ apri ]
9-ter.23.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
  «Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.
  2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».