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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.7. in Assemblea riferita al C. 3262

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/08/2015  [ apri ]
7.7.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
  8-ter. All'articolo 32, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. I Comuni all'atto costitutivo della Unione dei Comuni non devono avere pendenze debitorie maturate nel corso di ex Unione di Comuni o convenzioni precedentemente costituite tra Comuni. Pertanto ai fini dell'efficacia dell'adesione ad una nuova Unione di Comuni i sindaci presentano, contestualmente al Segretario Comunale, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di attestazione di assenza di pendenze debitorie nei confronti di ex Unione di Comuni o Convenzioni tra Comuni pena la nullità dell'atto costitutivo. Ove viceversa all'atto costitutivo risulti la presenza di pendenze debitorie il Comune o i Comuni interessati sono tenuti a presentare un piano economico-finanziario di rientro nel termine stabilito nell'atto costitutivo medesimo.