Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono estese agli anni 2016 e 2017 anche in deroga al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per gli anni 2016 e 2017, il limite massimo di spesa annuo previsto dal citato comma 14 viene stabilito in due milioni di euro.
15-ter. Nei limiti delle risorse già trasferiteci sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al Comune de L'Aquila è consentito utilizzare la quota destinata all'incremento del fondo delle risorse decentrate riservata agli assunti dal concorso Ripam per la remunerazione del trattamento accessorio e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.