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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3258

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2016  [ apri ]
3.4.

  Al comma 3 sostituire le parole: non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti non superino il limite di 5.000 euro annui, con le seguenti: è da intendersi un servizio saltuario. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare e 100 coperti al mese, né generare proventi superiori a 5000,00 euro annui.

  Conseguentemente:
   1) sostituire il comma 4 con il seguente: in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del TUIR, i ricavi dell'utente, dell'utente operatore cuoco, derivanti dall'attività di cui al comma 3 del presente articolo, sono soggetti a un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
   2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. I gestori di piattaforme di home restaurant, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, operano la relativa ritenuta, a titolo di imposta e, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, versano all'agenzia delle entrate l'importo corrispondente.