Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali attività non sono pertanto assoggettate alla disciplina IVA, e i proventi così realizzati, al netto delle spese inerenti documentabili, fino al limite già previsto di 5000 euro annui si dichiarano come «redditi diversi» derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente, come definita dal comma 1, lettera i), dell'articolo 67 del TUIR.