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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3258

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2016  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Coordinamento con le attività ricettive).

  1. L'attività di home restaurant non può essere esercitata negli edifici in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.
  2. Ai fini del raggiungimento dei limiti di diversa natura previsti dalla legislazione vigente, nazionale e regionale, le attività di home restaurant, le attività turistico-ricettive svolte in forma non imprenditoriale e le attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, se gestite da persone che siano tra loro legate da vincoli di coniugio, di parentela entro il secondo grado o di affinità entro il terzo, si considerano come un'unica attività, anche se ubicate in edifici diversi.

ident. 4.02.4.03.