stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.04. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3258

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2016  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il Comune comunica al Prefetto, entro 10 giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 3 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

ident. 3.03.