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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3258

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2016  [ apri ]
2.1.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Prescrizioni in capo al gestore).

  1. Il gestore della piattaforma digitale di home restaurant deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento. L'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.
  2. Il gestore è tenuto a mettere le informazioni di cui al comma 1 nella disponibilità degli enti di controllo competenti.
  3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
  4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.
  5. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.
  6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant e verifica che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.
  7. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.
  8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate di cui al comma 7, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.
  9. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant.

2.1.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Prescrizioni in capo al gestore).

  1. Il gestore della piattaforma digitale di home restaurant deve dotarsi di un apposito registro elettronico al fine di rendere tracciabili le attività degli utenti operatori cuochi, iscritti alle piattaforme medesime. Le attività di home restaurant devono essere inserite nel suddetto registro almeno trenta minuti prima del loro svolgimento. L'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.
  2. Il gestore è tenuto a mettere il registro di cui al comma 1 nella disponibilità degli enti di controllo competenti qualora ne facciano richiesta.
  3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
  4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.
  5. Al fine di garantire che l'attività di home restaurant sia di carattere domestico e privato, la partecipazione dell'utente fruitore all'evento culinario richiede l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.
  6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.
  7. Il gestore fornisce o richiede agli utenti operatori cuochi la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant.
  8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate di cui al comma 5, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.
  9. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme fornitrici di servizi di home restaurant.